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Cancellazione Impresa Sociale

Procedura di cancellazione dalla sezione speciale delle imprese sociali

Cancellazione impresa sociale online: patrimonio, delibere e pratica

Se il tuo ente deve uscire dalla sezione delle imprese sociali, per scioglimento o per rinuncia alla qualifica, lo studio prepara la documentazione e gestisce la pratica di cancellazione al Registro delle Imprese. Ci occupiamo in particolare della parte più delicata, la devoluzione del patrimonio residuo secondo l'art. 12 del D.Lgs. 112/2017, che vincola la destinazione delle risorse accumulate. Tutto si svolge online, con il coordinamento del notaio quando è necessario.

Cos'è

La pratica toglie l'ente dalla sezione delle imprese sociali, per scioglimento oppure per perdita volontaria della qualifica. In entrambi i casi la legge vincola la destinazione del patrimonio residuo, che non può tornare ai soci.

Quando serve e a chi

La cancellazione serve quando l'impresa sociale si scioglie, quando perde i requisiti, ad esempio perché i ricavi da attività di interesse generale scendono sotto la soglia di legge, o quando decide volontariamente di rinunciare alla qualifica per proseguire come impresa ordinaria o come altro ente. In tutti i casi il patrimonio accumulato durante il periodo da impresa sociale non può tornare ai soci, se non nei limiti del capitale effettivamente versato e rivalutato secondo le regole previste.

Perdita della qualifica e agevolazioni fiscali

Durante il periodo in cui ha la qualifica, l'impresa sociale beneficia di regole fiscali di favore, come la non imponibilità degli utili destinati all'attività statutaria o al patrimonio. Quando la qualifica viene meno, queste agevolazioni cessano per il futuro, e la legge vincola il patrimonio accumulato alla devoluzione: è proprio questo vincolo a giustificare i vantaggi ricevuti. Prima di decidere la rinuncia conviene quindi confrontare i costi della perdita della qualifica, compresa la devoluzione del patrimonio, con i vantaggi attesi dal nuovo assetto, e pianificare i tempi in modo da non compromettere convenzioni e contratti in corso.

Riferimenti normativi

  • Art. 12 D.Lgs. 112/2017 (devoluzione del patrimonio residuo)
  • Art. 15 D.Lgs. 112/2017 (vigilanza del Ministero del Lavoro)
  • Codice Civile, norme sulla liquidazione dell'ente

Termini

La comunicazione segue la delibera dell'organo competente. In caso di perdita volontaria della qualifica, il patrimonio residuo va devoluto secondo l'art. 12 prima della cancellazione dalla sezione.

Documenti utili

  • Delibera di scioglimento o di rinuncia alla qualifica
  • Situazione patrimoniale aggiornata dell'ente
  • Indicazione dell'ente o fondo destinatario del patrimonio
  • Ultimo bilancio sociale depositato

Procedura

  1. Analisi del motivo di cancellazione e degli effetti sul patrimonio
  2. Predisposizione della delibera dell'organo competente
  3. Individuazione del destinatario della devoluzione
  4. Deposito della pratica di cancellazione dalla sezione

Come lavoriamo

Ricostruiamo la situazione patrimoniale e individuiamo la parte di patrimonio vincolata alla devoluzione. Prepariamo con l'organo competente la delibera di scioglimento o di rinuncia, individuiamo il destinatario della devoluzione tra enti del Terzo settore o fondi previsti dalla legge, predisponiamo la pratica per il Registro delle Imprese e verifichiamo gli adempimenti verso il Ministero del Lavoro, che vigila sulle imprese sociali.

Un esempio pratico

Una società che aveva assunto la qualifica di impresa sociale per gestire una struttura per anziani decide di trasformarsi in società ordinaria. Prima di uscire dalla sezione speciale deve calcolare il patrimonio accumulato durante il periodo da impresa sociale e devolverlo secondo le regole dell'art. 12; solo dopo può proseguire l'attività come impresa ordinaria, con il patrimonio residuo non vincolato.

Cosa succede dopo

Con la cancellazione dalla sezione speciale l'ente perde la qualifica e le relative agevolazioni dal momento indicato. Se si scioglie, prosegue con la liquidazione ordinaria fino alla cancellazione dal Registro; se continua l'attività come impresa ordinaria, aggiorna statuto, denominazione e dati camerali e applica da quel momento le regole fiscali generali. È importante conservare la documentazione sulla devoluzione del patrimonio, perché può essere richiesta in caso di controlli successivi.

Adempimenti collegati

Alla cancellazione si collegano diversi adempimenti: la comunicazione agli enti che hanno concesso contributi o convenzioni legate alla qualifica, l'aggiornamento dei dati presso l'Agenzia delle Entrate se cambia la natura dell'ente, la chiusura o la variazione delle posizioni INPS e INAIL in caso di scioglimento, e per le cooperative la comunicazione all'Albo delle società cooperative. Se l'ente aveva ricevuto investimenti agevolati, va verificato l'eventuale recupero dei benefici concessi agli investitori.

Casi particolari

Cooperativa sociale

Una cooperativa sociale è impresa sociale di diritto: la perdita della qualifica passa per la modifica della natura della cooperativa o per il suo scioglimento, con le regole proprie delle cooperative sulla devoluzione del patrimonio.

Trasformazione in ente del Terzo settore

Un'impresa sociale che vuole diventare associazione o fondazione del Terzo settore può farlo, ma deve gestire con attenzione la continuità del patrimonio vincolato e l'iscrizione nella nuova sezione del registro.

Scioglimento con debiti

Se l'impresa sociale si scioglie con debiti superiori all'attivo, prima della devoluzione vanno soddisfatti i creditori; nei casi più gravi si applicano le procedure del codice della crisi.

Errori frequenti da evitare

  • Considerare il patrimonio residuo come disponibile per i soci.
  • Omettere l'indicazione del destinatario della devoluzione.
  • Cancellare la qualifica senza aggiornare statuto e denominazione.
  • Trascurare gli effetti fiscali della perdita delle agevolazioni legate alla qualifica.

Domande frequenti

Il patrimonio può essere diviso tra i soci?

No. Il residuo, al netto del capitale versato e rivalutato nei limiti di legge, va devoluto ad altri enti del Terzo settore o ai fondi previsti dall'art. 12.

Chi vigila sulle imprese sociali?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche tramite gli enti associativi riconosciuti.

Si può rinunciare alla qualifica senza sciogliere l'ente?

Sì, ma il patrimonio accumulato durante il periodo da impresa sociale va comunque devoluto secondo l'art. 12 del D.Lgs. 112/2017.

Chi riceve il patrimonio devoluto?

Altri enti del Terzo settore costituiti da almeno tre anni o i fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla legge.

Serve il notaio?

Dipende dalla forma dell'ente e dal tipo di delibera: per le società di capitali le modifiche statutarie richiedono l'atto notarile.

Cosa succede ai contratti con la pubblica amministrazione?

Se erano legati alla qualifica di impresa sociale, vanno verificati prima della cancellazione, perché il venir meno della qualifica può incidere sul rapporto.

La cancellazione può essere disposta d'ufficio?

Sì: in caso di perdita dei requisiti accertata dall'autorità di vigilanza, può essere disposta la perdita della qualifica con gli effetti sul patrimonio previsti dalla legge.

I lavoratori subiscono conseguenze?

I contratti di lavoro proseguono se l'attività continua; in caso di scioglimento si applicano le regole ordinarie sulla cessazione dei rapporti.