Comunicazione di inizio o variazione attività online: la gestiamo noi
Se la tua impresa è iscritta ma non ha ancora comunicato l'avvio, oppure deve modificare l'attività dichiarata, lo studio prepara la pratica per il Registro delle Imprese e la coordina con Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e SUAP del Comune. Verifichiamo la data corretta di inizio, il codice ATECO, i requisiti dell'attività e gli effetti su contributi e fisco, poi inviamo la comunicazione e ne seguiamo l'esito, tutto a distanza e con la tua firma digitale.
Cos'è
Molte società si iscrivono come «inattive» e iniziano a operare dopo. L'inizio effettivo va denunciato al REA; per diverse attività regolamentate serve dimostrare requisiti tecnici o morali, ad esempio impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, agenti di commercio.
Quando serve e a chi
La comunicazione di inizio attività serve alle imprese iscritte come inattive, ad esempio le società costituite prima di partire con l'operatività o le ditte che si sono iscritte in anticipo, e va presentata entro 30 giorni dall'avvio effettivo. La variazione serve invece quando cambia la descrizione dell'attività svolta, quando se ne aggiunge una nuova, quando un'attività secondaria diventa principale o quando si sospende temporaneamente l'operatività. È la pratica che rende la visura coerente con quello che l'impresa fa davvero, ed è il presupposto per molte autorizzazioni, per partecipare a gare e per ottenere finanziamenti.
Attività prevalente, secondaria e oggetto sociale: perché la descrizione conta
La visura camerale distingue tra attività prevalente, da cui deriva la parte principale dei ricavi, e attività secondarie. La descrizione non è una formalità: banche, assicurazioni, committenti pubblici e privati la leggono per capire che cosa fa l'impresa, e gli enti la usano per controllare requisiti e posizioni. Nelle società, inoltre, l'attività effettivamente svolta deve rientrare nell'oggetto sociale indicato nello statuto: un'attività estranea all'oggetto espone gli amministratori a responsabilità e può creare problemi nei rapporti con i terzi. Per questo, quando l'impresa cambia direzione, conviene aggiornare insieme descrizione dell'attività, codice ATECO e, se necessario, oggetto sociale.
Riferimenti normativi
- D.M. 37/2008 (impianti negli edifici)
- L. 122/1992 (autoriparazione)
- L. 82/1994 (imprese di pulizia)
- D.Lgs. 59/2010 (attività ex ruoli, ora nel REA)
Termini
La denuncia di inizio attività al REA va fatta entro 30 giorni. Le attività regolamentate richiedono la SCIA con i requisiti prima dell'avvio.
Documenti utili
- Data di inizio effettivo
- Nomina del responsabile tecnico, se prevista
- Attestati, diplomi o esperienza professionale richiesti
- Indirizzo dei locali in cui si svolge l'attività
Procedura
- Verifica se l'attività è libera o regolamentata
- Raccolta dei titoli del responsabile tecnico
- Denuncia di inizio al REA con l'eventuale SCIA
- Controllo dell'annotazione in visura
Come lavoriamo
Ricostruiamo con te la data di avvio effettivo e la descrizione precisa dell'attività, scegliamo il codice ATECO 2025 più corretto e verifichiamo se l'attività è soggetta a SCIA, licenze, iscrizioni in albi o ruoli o requisiti professionali. Prepariamo la pratica di Comunicazione Unica con i moduli per il Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate e, se cambiano le posizioni previdenziali o assicurative, per INPS e INAIL. Ti inviamo il riepilogo da firmare digitalmente, trasmettiamo la pratica e controlliamo che la visura venga aggiornata correttamente.
Un esempio pratico
Una S.r.l. costituita a gennaio per aprire un ristorante, che inizia l'attività a maggio dopo i lavori nei locali, deve comunicare al Registro delle Imprese l'inizio dell'attività di ristorazione entro 30 giorni dall'apertura, insieme alla SCIA per la somministrazione presentata al SUAP del Comune e alla notifica sanitaria. Fino a quel momento la società risulta inattiva, e la visura non può essere usata per dimostrare l'esercizio dell'attività.
Cosa succede dopo
Una volta evasa la pratica, la visura riporta la data di inizio e la descrizione dell'attività, e l'impresa risulta attiva. Da quel momento decorrono gli obblighi legati all'operatività: contributi INPS per i titolari e i soci che lavorano nell'impresa, premi INAIL per le attività soggette, eventuali adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il diritto annuale camerale è dovuto in ogni caso, ma la posizione attiva incide anche sull'iscrizione agli elenchi e sulla possibilità di ottenere certificazioni come il DURC.
Adempimenti collegati
L'avvio o la modifica dell'attività si accompagna spesso alla SCIA al SUAP del Comune, all'iscrizione nell'Albo artigiani o in ruoli ed elenchi specifici, alla variazione del codice ATECO ai fini IVA, all'attivazione della posizione INAIL e all'adeguamento delle polizze assicurative. Se l'attività rientra tra quelle a rischio per la sicurezza, servono anche il documento di valutazione dei rischi e la formazione obbligatoria. Per le società, la nuova attività deve rientrare nell'oggetto sociale; in caso contrario va modificato lo statuto.
Casi particolari
Società immobiliare di gestione
Una società che possiede immobili e li concede in locazione deve comunicare come attività la gestione immobiliare, con il codice corrispondente, anche se non ha dipendenti né locali aperti al pubblico.
Holding di partecipazioni
Una società che si limita a detenere partecipazioni comunica un'attività di holding; se svolge anche servizi per le controllate, va valutato se indicare un'attività secondaria.
Avvio per fasi
Se l'impresa avvia prima un'attività di progettazione o allestimento e solo dopo quella principale, conviene valutare con attenzione la data di inizio da comunicare, per evitare che risulti attiva senza titoli abilitanti.
Errori frequenti da evitare
- Iniziare l'attività senza comunicarlo, lasciando l'impresa inattiva in visura.
- Indicare come data di inizio quella dell'iscrizione invece di quella dell'avvio effettivo.
- Aggiungere un'attività che non rientra nell'oggetto sociale della società.
- Dimenticare la SCIA o i requisiti professionali per le attività regolamentate.
Domande frequenti
Cosa significa impresa inattiva?
È iscritta nel Registro ma non ha ancora denunciato l'inizio: la visura lo indica e alcune pratiche non sono possibili.
Chi è il responsabile tecnico?
La persona con i requisiti professionali richiesti dalla legge di settore, preposta all'attività regolamentata.
Qual è il termine per comunicare l'inizio dell'attività?
Trenta giorni dall'avvio effettivo; superato il termine si applica la sanzione amministrativa prevista per il ritardo nelle denunce al Registro.
Posso sospendere l'attività senza cessarla?
Sì: la sospensione si comunica al Registro e, quando l'attività riprende, va comunicata la ripresa.
Un'impresa inattiva paga il diritto camerale?
Sì: il diritto annuale è dovuto da tutte le imprese iscritte, attive o inattive.
L'inizio attività va comunicato anche all'INPS?
Sì, se comporta l'iscrizione di titolari o soci a una gestione previdenziale: la Comunicazione Unica trasmette la domanda all'INPS.
Serve la PEC per comunicare l'inizio attività?
Sì: ogni impresa deve avere un indirizzo PEC iscritto al Registro, al quale arrivano anche le ricevute della pratica.
Si può retrodatare l'inizio attività?
Si indica la data reale di avvio; se è passata da oltre 30 giorni, la pratica è comunque possibile, con l'applicazione della sanzione per il ritardo.