In sintesi
- I costi di ricerca e sviluppo su software protetto da copyright, brevetti e disegni o modelli registrati si deducono al 210%: il costo più una maggiorazione del 110%, sia per IRES o IRPEF sia per IRAP.
- Conta il titolo concesso: quando arriva, si recuperano con il 110% anche i costi degli otto periodi d'imposta precedenti.
- È un'opzione in dichiarazione, di cinque anni, irrevocabile e rinnovabile, senza bandi, plafond o scadenze.
- La documentazione idonea, firmata con marca temporale entro la dichiarazione, evita la sanzione del 70% in caso di rettifica.
- Dal 2027 la norma passa nell'art. 118 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, con le stesse regole.
- Norma art. 6 D.L. 146/2021; dal 2027 art. 118 TU imposte sui redditi
- Maggiorazione 110%
- Recupero fino a 8 periodi d'imposta
- Opzione 5 anni, quadro OP
Cosa facciamo per le imprese che brevettano
Il patent box premia chi trasforma la ricerca in un titolo di proprietà industriale. Non ha bandi né tetti di spesa, ma richiede una contabilità dei costi per singolo bene che poche imprese tengono, e una documentazione da firmare con marca temporale entro la dichiarazione. Chi ottiene un brevetto dopo anni di sviluppo e non ha conservato i costi di quegli anni rinuncia a gran parte del beneficio.
Per le imprese che sviluppano brevetti, software e design seguiamo:
- l'individuazione dei beni agevolabili e del soggetto che può esercitare l'opzione;
- la ricostruzione dei costi per bene, anno per anno, nella contabilità ordinaria;
- il calcolo della maggiorazione ordinaria e di quella sugli anni precedenti al titolo;
- l'opzione nella dichiarazione della società e la comunicazione del possesso della documentazione;
- la redazione della documentazione idonea, sezioni A e B, con il responsabile tecnico;
- il ricalcolo del credito ricerca e sviluppo sugli stessi costi.
Per le valutazioni dei beni immateriali e le contestazioni lavoriamo con il servizio di perizie, valutazioni e contenzioso; per le società nate per sviluppare una tecnologia, con le regole delle startup innovative.
Il patent box nel 2026 e il passaggio al testo unico dal 2027
Il nuovo patent box è regolato dall'art. 6 del D.L. 146/2021 e si applica alle opzioni esercitate dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021. La legge di bilancio 2022 ha portato la maggiorazione al 110% e ha introdotto il recupero dei costi degli anni precedenti. Da allora l'articolo non è stato modificato; la legge di bilancio 2026 non contiene norme sul patent box.
È una misura senza scadenza: non ci sono finestre, domande o risorse che si esauriscono. Per il periodo d'imposta 2026 l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2027.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2027
- L'art. 6 del D.L. 146/2021 è abrogato dal D.Lgs. 117/2026, con effetto dal 1° gennaio 2027; su Normattiva il testo risulta in vigore fino al 31 dicembre 2026.
- Il contenuto passa nell'art. 118, commi 18-27, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi: stessa opzione quinquennale, stessa maggiorazione del 110%, stesso recupero fino all'ottavo periodo precedente, stessa rilevanza IRAP.
- Le opzioni esercitate dal 2021 in poi proseguono senza interruzioni.
- La protezione dalle sanzioni con la documentazione idonea, per effetto del D.Lgs. 141/2026, passa nell'art. 27, comma 9-bis, del testo unico delle sanzioni tributarie, anch'esso applicabile dal 2027.
Per chi ha un'opzione in corso il passaggio non richiede adempimenti nuovi: cambiano i riferimenti normativi da citare nella documentazione.
Come funziona la maggiorazione del 110%
I costi di ricerca e sviluppo sostenuti per software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli usati nell'attività d'impresa sono maggiorati del 110%. In pratica, 100 euro di costo si deducono come 210. Il beneficio si ottiene con una variazione in diminuzione nella dichiarazione IRES o IRPEF e anche nella base IRAP.
Contano le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, come definite dal decreto ministeriale 26 maggio 2020, oltre alle attività di tutela legale dei diritti. Le spese ammesse sono:
- personale impiegato nelle attività;
- ammortamenti, canoni di leasing e di locazione di beni materiali e immateriali usati nelle attività;
- consulenze;
- materiali;
- mantenimento, rinnovo e tutela dei diritti, anticontraffazione e contenziosi.
Le spese contano per l'importo fiscalmente deducibile, nel periodo di competenza secondo l'art. 109 del TUIR, anche se in bilancio sono state capitalizzate. Le rivalutazioni non contano.
Recupero dei costi degli anni precedenti
Un brevetto richiede spesso anni di sviluppo prima della concessione. Il comma 10-bis permette, nel periodo in cui si ottiene il titolo, di applicare il 110% anche alle spese sostenute negli anni precedenti per crearlo, ma non oltre l'ottavo periodo d'imposta antecedente. In questo recupero rientrano anche la ricerca fondamentale, l'ideazione del software e le spese per ottenere il titolo; non rientrano le spese di tutela dei diritti. Restano esclusi i costi già usati nel vecchio patent box.
Quali beni e quali imprese
Beni agevolabili
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, compresi brevetti per invenzione, invenzioni biotecnologiche e certificati complementari di protezione, modelli di utilità, varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- beni complementari, collegati agli altri per realizzare un prodotto o un processo.
Marchi e know-how non sono nell'elenco e restano esclusi. I brevetti solo depositati, ancora «in corso di concessione», non danno diritto al beneficio finché non arriva il titolo: è il motivo per cui il recupero degli anni precedenti è così importante. Ogni nuovo bene richiede una nuova opzione quinquennale, anche se è complementare a uno già agevolato.
Chi può optare
Imprenditori individuali, società di capitali ed enti commerciali, società di persone commerciali, enti non commerciali per l'attività d'impresa, stabili organizzazioni di soggetti residenti in Paesi con convenzione contro le doppie imposizioni e scambio di informazioni effettivo. L'opzione spetta all'investitore: chi ha il diritto allo sfruttamento economico del bene e ne sostiene costi e rischi.
Sono esclusi chi determina il reddito su base catastale o forfettaria e le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali senza continuità.
Ricerca affidata a terzi
La ricerca si può svolgere in proprio o con contratti con università, enti di ricerca e società che non appartengono al gruppo: i costi verso controllanti, controllate o sorelle sono esclusi. Le attività devono svolgersi sotto la direzione tecnica dell'investitore, con il suo personale, e il rischio di insuccesso deve restare a suo carico. Laboratori e strutture devono trovarsi in Italia, nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo o in Paesi con un adeguato scambio di informazioni.
Tra i settori che seguiamo, i brevetti e i modelli registrati si incontrano soprattutto nei produttori di serramenti e negli impiantisti che progettano soluzioni proprie.
Documentazione idonea e sanzioni
La documentazione idonea non è obbligatoria per avere il patent box, ma è l'unico modo per evitare la sanzione per infedele dichiarazione se l'Agenzia rettifica la maggiorazione. La sanzione è il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro.
La regola, fissata dal provvedimento del 15 febbraio 2022 e modificata nel 2023:
- è un documento per ogni periodo d'imposta, in due sezioni: la A descrive l'impresa, i beni e le attività; la B riporta i costi. Le PMI possono redigerla in forma semplificata;
- va firmata dal legale rappresentante con firma elettronica e marca temporale entro la presentazione della dichiarazione;
- il possesso va comunicato nella dichiarazione del periodo agevolato: senza questa comunicazione la protezione non vale;
- in caso di controllo va consegnata entro 20 giorni dalla richiesta, con eventuali integrazioni entro 7 giorni;
- va conservata fino alla scadenza dei termini di accertamento.
Dopo le modifiche del 2023 le conseguenze sono distinte. Se manca solo la marca temporale, si perde la protezione dalla sanzione ma non l'agevolazione. Se la documentazione manca del tutto o contiene informazioni non veritiere, l'agevolazione viene recuperata per intero, con interessi e sanzioni.
Patent box e credito ricerca e sviluppo sugli stessi costi
Le due agevolazioni si possono sommare, ma non per intero. Con la circolare 5/E del 2023 l'Agenzia ha chiarito che il patent box è una sovvenzione sugli stessi costi: la base del credito ricerca e sviluppo va ridotta delle imposte IRES e IRAP risparmiate con la maggiorazione del 110%.
Se il credito è già stato usato in F24 su una base piena, la parte in eccesso va restituita, senza sanzioni né interessi. La regola vale sia per la maggiorazione ordinaria sia per il recupero degli anni precedenti, che è il caso più insidioso: un brevetto concesso nel 2026 può richiedere di ricalcolare crediti di ricerca utilizzati negli anni passati.
Per questo i due calcoli li facciamo insieme. Le regole del credito sono nella pagina sul credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Esempio: un brevetto concesso nel 2026 dopo otto anni di sviluppo
Una SRL manifatturiera ottiene nel 2026 la concessione di un brevetto per invenzione che usa direttamente nella produzione. Tutti i costi sono verso soggetti esterni al gruppo.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Personale di ricerca | 300.000 € |
| Ammortamenti di attrezzature di laboratorio | 40.000 € |
| Consulenze di un'università | 60.000 € |
| Materiali | 20.000 € |
| Mantenimento e tutela del brevetto | 15.000 € |
| Totale | 435.000 € |
La maggiorazione ordinaria 2026 è di 478.500 euro: la società deduce in totale 913.500 euro. Nello stesso anno, grazie al titolo, recupera i costi di ricerca sostenuti dal 2019 al 2025, 50.000 euro nel 2019 e 80.000 euro l'anno dopo, per un totale di 530.000 euro: la maggiorazione aggiuntiva è di 583.000 euro.
In tutto la variazione in diminuzione 2026 vale 1.061.500 euro, cioè 254.760 euro di IRES in meno all'aliquota del 24%. A questo si aggiunge il risparmio IRAP, che dipende dall'aliquota regionale e qui non calcoliamo.
Se c'è anche il credito ricerca e sviluppo
Sui 420.000 euro di costi di ricerca 2026, escluse le spese di tutela, la maggiorazione produce 110.880 euro di IRES risparmiata. La base del credito scende a 309.120 euro e il credito al 10% passa da 42.000 a 30.912 euro, prima di considerare l'IRAP e le maggiorazioni proprie del credito. Lo stesso ricalcolo va fatto sui crediti degli anni 2019-2025 già utilizzati, se riguardano i costi recuperati.
Gli errori più costosi nel patent box
- Agevolare un brevetto solo depositato: si aspetta la concessione e si usa il recupero degli anni precedenti.
- Costi verso società del gruppo o ricerca commissionata a controllate e controllanti.
- Marchi o know-how inclusi tra i beni agevolati.
- Documentazione senza marca temporale o non comunicata in dichiarazione: niente protezione dalla sanzione del 70%.
- Documentazione non consegnata entro 20 giorni dalla richiesta.
- Credito ricerca e sviluppo non ricalcolato sugli stessi costi.
- Recupero oltre l'ottavo periodo precedente al titolo, o di costi già usati nel vecchio regime.
- Nuovo bene senza nuova opzione quinquennale.
- Ricerca all'estero fuori dai Paesi ammessi o senza rischio a carico dell'investitore.
- Costi non tracciati per bene negli anni di sviluppo, impossibili da ricostruire al momento del titolo.
Come si esercita l'opzione
L'opzione si comunica nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui si riferisce, nel quadro OP; nel quadro RS si indicano tipologia e numero dei beni. Dura cinque periodi d'imposta, è irrevocabile e si può rinnovare. Chi aveva opzioni nel vecchio patent box non può più esercitarle nel vecchio regime; le perdite del vecchio regime non passano al nuovo.
Il primo anno è quello che richiede più lavoro: inventario dei beni, ricostruzione dei costi per bene e per anno, documentazione per il periodo e verifica dell'interazione con il credito ricerca e sviluppo. Negli anni successivi si aggiornano le sezioni A e B e si aggiungono i nuovi beni con nuove opzioni.
Come lavoriamo sul patent box
- Inventario dei titoli concessi e delle domande in corso, con lo stato di ciascuna.
- Costi per bene: centri di costo, ore del personale, contratti con terzi, fino all'ottavo anno precedente.
- Calcolo della maggiorazione ordinaria e del recupero, effetto IRES e IRAP, ricalcolo del credito ricerca e sviluppo.
- Documentazione idonea con il responsabile tecnico, firma con marca temporale entro la dichiarazione.
- Dichiarazione: opzione, variazione in diminuzione, comunicazione del possesso della documentazione.
Contenuti verificati sulle fonti ufficiali e rivisti dal Dott. Angelo Melillo, commercialista e revisore contabile, Ordine di Avellino.
Domande frequenti sul patent box
Il patent box esiste ancora nel 2026?
Sì. È un'opzione in dichiarazione senza scadenze, bandi o limiti di spesa. Per il 2026 si esercita nella dichiarazione presentata nel 2027.
Cosa cambia per il patent box con il nuovo testo unico del 2027?
Dal 1° gennaio 2027 l'art. 6 del D.L. 146/2021 è abrogato e le stesse regole passano nell'art. 118, commi 18-27, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi. La protezione dalle sanzioni passa nel testo unico delle sanzioni tributarie.
Come funziona la maggiorazione del 110%?
I costi di ricerca e sviluppo sui beni agevolati si deducono al 210% del loro importo, con una variazione in diminuzione ai fini IRES o IRPEF e IRAP. Con l'IRES al 24%, ogni 100 euro di costo fanno risparmiare 26,40 euro di IRES.
I marchi rientrano nel patent box?
No. Rientrano software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati e beni complementari. Marchi e know-how sono esclusi.
Posso usare il patent box su un brevetto solo depositato?
No, serve il titolo concesso. Quando arriva, però, si applica il 110% anche ai costi sostenuti negli anni precedenti per crearlo, fino all'ottavo periodo d'imposta antecedente.
Come si esercita l'opzione e quanto dura?
Nel quadro OP della dichiarazione del periodo a cui si riferisce. Dura cinque periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile; ogni nuovo bene richiede una nuova opzione.
La documentazione idonea è obbligatoria?
No, ma senza di essa, firmata con marca temporale e comunicata in dichiarazione, una rettifica comporta la sanzione del 70% della maggiore imposta. Se la documentazione manca del tutto o è falsa si perde l'intera agevolazione.
Patent box e credito ricerca e sviluppo si possono sommare?
Sì, ma la base del credito va ridotta delle imposte risparmiate con la maggiorazione del 110%, e il credito già usato in eccesso va restituito senza sanzioni e interessi.
Posso affidare la ricerca a terzi?
Sì, a università, enti di ricerca e società fuori dal gruppo, con la direzione tecnica e il rischio di insuccesso a carico dell'impresa che opta. I costi verso società del gruppo sono esclusi.
Entro quanto va consegnata la documentazione in caso di controllo?
Entro 20 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, con eventuali integrazioni entro 7 giorni.
Verifichiamo i tuoi brevetti e software
Mandaci l'elenco di brevetti, domande depositate, software e modelli, con i costi di sviluppo degli ultimi anni. Ti diciamo cosa rientra, quanto vale il recupero e come cambia il credito ricerca e sviluppo.
Fonti e normativa
- D.L. 146/2021, art. 6: nuovo patent box (testo vigente fino al 31/12/2026)
- D.Lgs. 117/2026, testo unico imposte sui redditi, artt. 118, 376, 377
- D.Lgs. 141/2026
- D.Lgs. 173/2024, testo unico delle sanzioni tributarie
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 febbraio 2022 prot. 48243
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 24 febbraio 2023 prot. 52642
- Agenzia delle Entrate, circolare 5/E del 24 febbraio 2023
- Agenzia delle Entrate: patent box, normativa e prassi
- TUIR, art. 77: aliquota IRES
