In sintesi
- Il credito per ricerca e sviluppo vale il 10% della base di calcolo, fino a 5 milioni l'anno, per i periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.
- Per l'innovazione tecnologica, anche 4.0 e green, le aliquote si fermano al periodo d'imposta 2025: per le spese 2026 il credito non c'è.
- Il credito design 2026 al 10% aveva un tetto di 60 milioni, esaurito in 24 ore dall'apertura della piattaforma il 7 luglio 2026.
- Servono comunicazione preventiva e di completamento sul portale GSE, certificazione contabile del revisore e relazione tecnica asseverata.
- Si usa solo in F24, codice 6938, in tre quote annuali dal periodo successivo; non è tassato e non si può cedere.
- Norma L. 160/2019, art. 1, commi 198-209
- Ricerca e sviluppo 10% fino al 2031
- Tetto annuo 5 milioni
- Codice tributo 6938
Cosa facciamo per le imprese che fanno ricerca
Sul credito ricerca e sviluppo le contestazioni sono state così numerose che il legislatore ha aperto una procedura apposita per restituire senza sanzioni i crediti 2015-2019. Il rischio tipico: spese di produzione o di routine presentate come ricerca, senza una relazione tecnica che le sostenga. Oggi le regole sono più chiare e ci sono strumenti per mettersi al riparo, ma il credito va costruito durante l'anno, non ricostruito a dichiarazione.
Per le imprese che fanno ricerca, sviluppo e innovazione seguiamo:
- la qualificazione dei progetti insieme ai responsabili tecnici, distinguendo ricerca, innovazione e attività ordinarie;
- la rilevazione delle ore e dei costi per progetto nella contabilità ordinaria;
- il calcolo della base con i limiti per voce e le maggiorazioni;
- le comunicazioni preventiva e di completamento sul portale GSE;
- il raccordo con il revisore per la certificazione contabile e con chi redige la relazione tecnica;
- le compensazioni in F24 e il controllo dei crediti degli anni passati, compresi quelli contestati.
Il lavoro si collega al servizio di finanza agevolata quando il progetto riceve anche contributi, e alle regole per le startup innovative quando la ricerca si fa in una società nuova.
Cosa vale nel 2026: ricerca sì, innovazione no, design esaurito
La disciplina è nei commi 198-209 dell'art. 1 della L. 160/2019 e copre tre famiglie di attività con regole diverse. Lo stato a ottobre 2026:
| Attività | Aliquota e limite | Periodo 2026 |
|---|---|---|
| Ricerca fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale | 10%, massimo 5 milioni l'anno | attivo, fino al periodo in corso al 31/12/2031 |
| Innovazione tecnologica | 5%, massimo 2 milioni (2024-2025) | non prevista |
| Innovazione 4.0 e green | 5%, massimo 4 milioni (2024-2025) | non prevista |
| Design e ideazione estetica | 10%, massimo 2 milioni, tetto nazionale 60 milioni | dotazione esaurita |
La legge di bilancio 2026 non ha prorogato l'innovazione tecnologica: nel testo vigente le sue aliquote arrivano al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Chi ha maturato crediti per innovazione nel 2024 e nel 2025 continua però a usare le quote residue in F24.
Per il design la legge di bilancio ha introdotto il comma 203-quater.1: 10% per il solo periodo 2026, nei settori tessile e moda, calzature, occhialeria, oreficeria, mobile e arredo e ceramica, con prenotazione al Ministero. La piattaforma ha aperto alle 12 del 7 luglio 2026 e in 24 ore ha ricevuto oltre 400 pratiche, esaurendo i 60 milioni. Lo sportello resta aperto e le prenotazioni restano in coda in ordine cronologico, utili solo se arrivano nuove risorse, che a oggi non risultano stanziate.
Dal 2027 cambia il testo unico sui redditi, ma i commi 198-209 non vengono abrogati né trasferiti: il credito resta nella L. 160/2019.
Quali attività sono ricerca e sviluppo e quali no
Per la legge sono ricerca e sviluppo la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definiti dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01; per i criteri di dettaglio il riferimento è il Manuale di Frascati dell'OCSE.
Esempi che possono rientrare: lo sviluppo di un nuovo materiale o di un processo produttivo con prove di laboratorio, la progettazione di un prototipo con test e iterazioni, un software che risolve un problema tecnico non risolto con gli strumenti esistenti.
Non sono ricerca, e nemmeno innovazione, le attività di routine per migliorare la qualità dei prodotti, gli adeguamenti di un prodotto esistente alle richieste di un cliente, il controllo qualità, le modifiche estetiche fuori dai settori del design.
Chi può accedere
Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni in Italia, di ogni forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità o altre procedure concorsuali, e quelle con sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il credito si può usare solo se l'impresa rispetta le norme sulla sicurezza sul lavoro e versa regolarmente i contributi.
La base di calcolo: voci, limiti e maggiorazioni
Il 10% si applica a una base formata da voci con regole proprie:
- Personale impiegato in ricerca. Conta al 150% il costo dei giovani under 35 al primo impiego con dottorato, in corso di dottorato o con laurea magistrale tecnico-scientifica, assunti a tempo indeterminato e impiegati solo in ricerca.
- Ammortamenti e canoni di beni mobili e software usati nei progetti: fino al 30% delle spese di personale.
- Ricerca commissionata all'esterno: con università, istituti di ricerca e startup innovative italiane conta al 150%. I contratti con società del gruppo seguono le regole della ricerca interna; i commissionari esteri sono ammessi solo in Paesi UE, dello Spazio economico europeo o nella lista di quelli che scambiano informazioni con l'Italia.
- Brevetti e privative acquistati da terzi: fino a 1 milione, mai da imprese dello stesso gruppo.
- Consulenze tecniche per la ricerca: fino al 20% delle spese di personale.
- Materiali e forniture per prototipi e prove: fino al 30% delle spese di personale.
Il credito si cumula con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il cumulo non porti a superare il costo sostenuto. Non concorre al reddito né alla base IRAP.
Comunicazioni al GSE, certificazione e relazione tecnica
Comunicazione preventiva e di completamento
Dal 30 marzo 2024 il D.L. 39/2024 obbliga a comunicare in via telematica, prima, l'ammontare degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito negli anni, e ad aggiornare la comunicazione al completamento. I modelli si inviano solo dal portale del GSE, con firma elettronica qualificata del legale rappresentante. Senza queste comunicazioni l'F24 con il codice 6938 viene scartato: nel 2024 l'Agenzia aveva sospeso le compensazioni proprio in attesa delle regole.
Certificazione contabile: obbligatoria
L'ammissibilità e l'effettivo sostenimento delle spese devono risultare da una certificazione del soggetto che svolge la revisione legale della società. Chi non ha la revisione obbligatoria si rivolge a un revisore esterno e recupera il costo come maggiorazione del credito, fino a 5.000 euro. Quando la società si avvicina ai limiti per l'organo di controllo, conviene valutare la nomina del revisore per entrambi gli scopi.
Relazione tecnica asseverata: obbligatoria
Per ogni periodo d'imposta l'impresa redige e conserva una relazione tecnica asseverata con finalità, contenuti e risultati delle attività. La firma il responsabile dei progetti e la controfirma il legale rappresentante; per la ricerca commissionata la prepara il commissionario.
Certificazione tecnica: facoltativa ma vincolante
L'art. 23 del D.L. 73/2022 permette di chiedere a un certificatore iscritto all'albo del Ministero una certificazione che qualifica le attività come ricerca, innovazione o design. Non è obbligatoria, ma vincola l'Amministrazione finanziaria: gli atti difformi sono nulli, salvo che i fatti siano stati rappresentati in modo non corretto. Si può chiedere anche per investimenti futuri, ma non dopo che un processo verbale di constatazione ha già contestato il credito. Università ed enti pubblici di ricerca sono certificatori di diritto; l'elenco degli iscritti è stato aggiornato il 21 maggio 2026.
Come si usa il credito: F24 e dichiarazione
Il credito si usa solo in compensazione con l'F24, in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, e solo dopo la certificazione contabile. Il codice tributo è 6938; nel campo anno di riferimento va indicato l'anno in cui il credito è maturato, non quello del pagamento. I codici 6939 e 6940 servono solo per la maggiorazione per il Mezzogiorno e le aree del sisma prevista per i periodi passati.
Non si applica il limite annuo alle compensazioni. Il credito non si può cedere né trasferire nel consolidato fiscale. Va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si sostengono le spese e in quelle successive fino al termine dell'utilizzo. Per il design 2026 le regole sono diverse: quota unica, credito massimo pari a quello prenotato e utilizzo dal giorno 10 del mese successivo all'invio dei dati dal Ministero all'Agenzia.
Le deleghe le prepariamo con il servizio di predisposizione F24; il monitoraggio dei crediti residui con quello dei crediti fiscali.
Esempio: una SRL con 400.000 euro di personale in ricerca
Una SRL manifatturiera senza revisione obbligatoria sviluppa nel 2026 un nuovo processo produttivo. Ha inviato la comunicazione preventiva sul portale GSE e ha queste spese:
| Voce | Spesa | In base di calcolo |
|---|---|---|
| Personale di ricerca (di cui 80.000 euro per un dottore di ricerca under 35, primo impiego, a tempo indeterminato) | 400.000 € | 440.000 € |
| Ammortamenti di strumenti e software (limite 30%: 120.000 euro) | 120.000 € | 120.000 € |
| Contratto di ricerca con un'università italiana | 100.000 € | 150.000 € |
| Consulenze tecniche (limite 20%: 80.000 euro) | 80.000 € | 80.000 € |
| Materiali per prototipi (limite 30%: 120.000 euro) | 110.000 € | 110.000 € |
| Totale | 810.000 € | 900.000 € |
Il credito è il 10% della base: 90.000 euro. Si usa in F24 in tre quote da 30.000 euro nel 2027, 2028 e 2029, con codice 6938 e anno di riferimento 2026, dopo la comunicazione di completamento e la certificazione. La certificazione costa 6.000 euro; il credito ne riconosce 5.000 in più.
Se lo stesso progetto fosse stato di sola innovazione tecnologica, per il 2026 il credito sarebbe zero. Per questo la qualificazione dei progetti si decide all'inizio dell'anno, con il responsabile tecnico, e si documenta mentre il lavoro si svolge.
Gli errori che trasformano il credito in un debito
- Innovazione tecnologica 2026 in dichiarazione. Per le spese 2026 l'aliquota non esiste.
- Design 2026 dato per acquisito dopo la prenotazione, con i fondi già esauriti.
- F24 senza comunicazioni al GSE: scarto della delega.
- Compensare prima della certificazione contabile.
- Anno di riferimento sbagliato nel modello F24.
- Attività di routine, controllo qualità o personalizzazioni per i clienti presentate come ricerca.
- Limiti per voce superati o brevetti acquistati da società del gruppo.
- Ricerca affidata a soggetti esteri fuori dai Paesi ammessi.
- Relazione tecnica scritta a posteriori, generica o senza la firma del legale rappresentante.
- Cumulo oltre il costo sostenuto con altri contributi sugli stessi costi.
Controlli, recupero e riversamento dei crediti passati
Se l'Agenzia accerta che il credito non spettava, lo recupera con interessi e sanzioni; per le questioni tecniche può chiedere il parere del Ministero. La difesa si basa sui documenti prodotti durante l'anno: relazione tecnica, ore per progetto, contratti, prove e risultati.
Il riversamento spontaneo è chiuso
Per i crediti ricerca e sviluppo maturati dal 2015 al 2019 il D.L. 146/2021 aveva permesso di restituire il credito senza sanzioni e interessi. Il termine, riaperto, è scaduto il 3 giugno 2025. Chi ha scelto il pagamento in tre rate ha l'ultima in scadenza il 16 dicembre 2026. Saltarla significa perdere la procedura: i residui vanno a ruolo con una sanzione del 30% e viene meno l'esclusione della punibilità per l'indebita compensazione prevista con il perfezionamento.
Per contestazioni in corso o crediti a rischio di anni passati lavoriamo con il servizio di ravvedimento operoso e con quello di contenzioso.
Come lavoriamo sul credito ricerca e sviluppo
- Mappatura dei progetti a inizio anno: obiettivi tecnici, incertezze, persone coinvolte, budget.
- Comunicazione preventiva sul portale GSE con la ripartizione del credito negli anni.
- Rilevazione durante l'anno: ore per progetto, centri di costo, contratti esterni, materiali.
- Chiusura: calcolo della base con i limiti, certificazione del revisore, relazione tecnica, comunicazione di completamento.
- Utilizzo: tre quote in F24, dichiarazione dei redditi, archivio per i controlli.
Tra i settori che seguiamo, la ricerca si incontra più spesso nei laboratori di analisi, nei produttori di serramenti che sviluppano nuovi profili e negli impiantisti che progettano sistemi. Per gli investimenti in macchinari valuta anche l'iperammortamento 2026. Questa pagina è stata rivista dal Dott. Angelo Melillo, dottore commercialista dell'Ordine di Avellino e revisore contabile.
Domande frequenti sul credito ricerca e sviluppo
Il credito d'imposta ricerca e sviluppo esiste ancora nel 2026?
Sì. Vale il 10% della base di calcolo, fino a 5 milioni l'anno, per i periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2031. Non ci sono bandi: si matura sulle spese dell'anno, con le comunicazioni al GSE.
C'è il credito per l'innovazione tecnologica nel 2026?
No. Le aliquote del 5% per l'innovazione tecnologica e per l'innovazione 4.0 e green valgono fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e la legge di bilancio 2026 non le ha prorogate. Le quote residue dei crediti già maturati si usano ancora.
Si può ancora chiedere il credito design 2026?
La piattaforma è aperta, ma i 60 milioni disponibili sono stati prenotati in 24 ore dal 7 luglio 2026. Le nuove prenotazioni restano in coda in ordine cronologico e servono solo se il Ministero ottiene nuove risorse.
Quando si può usare il credito ricerca e sviluppo in F24?
Dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali uguali, dopo la certificazione contabile e con le comunicazioni preventiva e di completamento inviate al GSE.
Qual è il codice tributo del credito ricerca e sviluppo?
Il 6938, con l'anno di maturazione del credito nel campo anno di riferimento. I codici 6939 e 6940 servono solo per la maggiorazione Mezzogiorno e sisma degli anni passati.
Perché l'F24 con il codice 6938 viene scartato?
Il caso più frequente è la mancanza della comunicazione preventiva o di completamento sul portale GSE, obbligatoria dal 30 marzo 2024. Va controllato anche che l'anno di riferimento sia quello di maturazione.
La certificazione del credito ricerca e sviluppo è obbligatoria?
Quella contabile del revisore sì. Quella tecnica rilasciata da un certificatore dell'albo del Ministero è facoltativa, ma se ottenuta vincola l'Amministrazione finanziaria; non si può chiedere dopo un processo verbale di constatazione.
Chi paga la certificazione contabile?
L'impresa. Se non è obbligata alla revisione legale, il costo della certificazione si aggiunge al credito fino a 5.000 euro.
Il credito ricerca e sviluppo si somma ad altri contributi?
Sì, sugli stessi costi, purché il cumulo dei benefici non superi il costo sostenuto.
Si può ancora fare il riversamento spontaneo?
No, il termine è scaduto il 3 giugno 2025. Chi ha aderito a rate deve pagare l'ultima entro il 16 dicembre 2026: se la salta perde la procedura e subisce una sanzione del 30% sui residui.
Verifichiamo i tuoi progetti di ricerca
Mandaci la descrizione dei progetti e i costi del personale tecnico. Ti diciamo quali attività rientrano, quanto vale il credito e cosa va comunicato al GSE prima di iniziare.
Fonti e normativa
- L. 160/2019, art. 1, commi 198-209
- L. 199/2025, art. 1, commi 925-926: design 2026
- MIMIT: credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
- MIMIT, decreto direttoriale 3 luglio 2026 n. 1989
- MIMIT, comunicato dell'8 luglio 2026 sul credito design
- D.L. 39/2024, art. 6: comunicazioni preventive e di completamento
- D.L. 73/2022, art. 23: certificazione tecnica
- D.L. 146/2021, art. 5: riversamento spontaneo
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 13/E del 2021: codici tributo
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 19/E del 2024
- D.Lgs. 117/2026, testo unico imposte sui redditi
