In sintesi
- Dal 1° marzo 2024 la farmacia è remunerata dal Servizio sanitario con una quota del 6% del prezzo e quote fisse per confezione, al posto dello sconto proporzionale.
- Secondo l'Agenzia delle Entrate (consulenza n. 5/2025) tutte le quote sono corrispettivo della cessione al SSN e scontano l'IVA al 10%.
- Le società di capitali possono essere titolari di farmacia, con oggetto esclusivo e direzione affidata a un farmacista idoneo.
- Nessun soggetto può controllare più del 20% delle farmacie di una regione; statuto e cambi di soci vanno comunicati entro 60 giorni.
- L'avviamento pagato per acquistare una farmacia si deduce fiscalmente in misura non superiore a un diciottesimo l'anno.
- ATECO 47.73.10 Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica
Cosa facciamo per una farmacia e per la società che la possiede
Una farmacia ha due casse: il banco, dove il cliente paga, e il Servizio sanitario, che paga a fine mese le ricette con la distinta contabile riepilogativa. Dal 2024 la seconda cassa funziona con regole nuove, e dal 2017 la farmacia può essere di una società con soci che non sono farmacisti. Sono due cambiamenti che hanno reso la contabilità della farmacia molto più vicina a quella di un'azienda vera e propria.
Per le farmacie seguiamo:
- la contabilizzazione mensile della distinta con la nuova remunerazione, quote fisse e IVA comprese;
- corrispettivi del banco, aliquote IVA tra farmaci e parafarmaco, rapporti con il Sistema Tessera Sanitaria;
- contabilità ordinaria, bilancio e imposte della società titolare;
- l'ingresso e l'uscita dei soci, con le verifiche di incompatibilità e le comunicazioni agli enti;
- acquisto e vendita della farmacia, dalla valutazione alla fiscalità dell'avviamento e della plusvalenza.
Il codice ATECO 2025 della farmacia è il 47.73.10, commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione. Le note Istat assegnano a codici diversi integratori, articoli medicali e cosmetici venduti in negozi specializzati: in farmacia restano attività accessorie, ma pesano sull'IVA del banco.
La nuova remunerazione SSN: cosa entra nella distinta e con che IVA
Fino a febbraio 2024 la farmacia tratteneva il 26,7% del prezzo al pubblico netto IVA e riconosceva al Servizio sanitario uno sconto a scaglioni, dal 3,75% al 19% secondo il prezzo del farmaco. Dal 1° marzo 2024 la legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha fatto cessare lo sconto proporzionale, salvo i medicinali originariamente coperti da brevetto, e ha introdotto una remunerazione composta da:
- una quota variabile del 6% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
- quote fisse per confezione: 0,55 euro fino a 4 euro di prezzo, 1,66 euro tra 4,01 e 11 euro, 2,50 euro oltre 11 euro;
- una quota per i farmaci delle liste di trasparenza, portata a 0,115 euro dal 2025;
- quote aggiuntive per le farmacie con fatturato SSN basso: 1,20 euro fino a 150.000 euro, 0,58 euro fino a 300.000 euro, 0,62 euro per le rurali sussidiate fino a 450.000 euro.
L'IVA sulle quote
Con la consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quote, fisse e aggiuntive comprese, sono il corrispettivo della cessione del farmaco al Servizio sanitario: scontano l'IVA al 10% del n. 114 della Tabella A, parte III, come il medicinale. Trattarle come somme fuori campo IVA è un errore che si ripete su ogni distinta.
Il fatturato SSN per le soglie
Per stabilire se la farmacia ha diritto alle quote aggiuntive conta il fatturato SSN al netto dell'IVA, che comprende i farmaci ceduti in regime SSN, la remunerazione della distribuzione per conto, l'assistenza integrativa e protesica e i ticket (art. 1, comma 40-bis, L. 662/1996). Dimenticare la DPC nel conto fa sembrare la farmacia più piccola di quello che è.
Un'altra precisazione dell'Agenzia (risposta n. 107/2024): la remunerazione aggiuntiva riconosciuta per il 2023 non è un contributo emergenziale detassato, ma concorre al reddito e alla base IRAP secondo le regole ordinarie.
Distinta contabile riepilogativa, DPC e tempi di incasso
Secondo l'accordo nazionale reso esecutivo con il DPR 371/1998, la farmacia consegna le ricette e il documento contabile entro il 5 del mese successivo a quello di spedizione, con le modalità concordate in Regione; l'ASL paga entro l'ultimo giorno del mese. Un ritardo nella consegna sposta l'incasso di un mese. La legge di bilancio 2026 richiama il nuovo accordo collettivo nazionale delle farmacie, oggetto di intesa il 6 marzo 2025: i termini applicati in ciascuna Regione vanno verificati sul testo regionale in vigore.
Le Regioni possono anche affidare alle farmacie la distribuzione per conto (DPC) dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente (art. 8 D.L. 347/2001): la farmacia consegna farmaci acquistati dall'ASL e riceve una remunerazione per il servizio, che va registrata e conta per le soglie di fatturato.
Farmacia dei servizi
Con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) i servizi resi dalle farmacie ai sensi del D.Lgs. 153/2009, come prestazioni di prima istanza e servizi di telemedicina, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario, con 50 milioni di euro l'anno dal 2026 e remunerazione definita negli accordi regionali. Sono ricavi nuovi, con un loro trattamento contabile e fiscale: conviene tenerli in conti separati fin dal primo incasso.
Il banco: farmaci al 10%, parafarmaco e corrispettivi
Al banco convivono aliquote diverse. I medicinali pronti per l'uso, compresi gli omeopatici, sono al 10%; molto parafarmaco segue l'aliquota ordinaria del 22%, salvo i prodotti che rientrano in una voce delle tabelle. L'art. 24 del DPR 633/1972 prevede, per chi vende beni ad aliquote diverse e ne ha l'autorizzazione, la ventilazione: i corrispettivi si ripartiscono tra le aliquote in proporzione agli acquisti.
I corrispettivi si memorizzano e si trasmettono ogni giorno (art. 2 D.Lgs. 127/2015). Chi invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata può assolvere l'obbligo trasmettendo tutti i corrispettivi a quel sistema. Dal 1° gennaio 2026 il terminale di pagamento deve essere collegato al registratore.
Lo scontrino che serve al cliente
Per detrarre il 19% della spesa per medicinali, il cliente deve avere una fattura o uno scontrino con natura, qualità e quantità dei beni e il suo codice fiscale (art. 15 TUIR). Non gli serve invece pagare con carta: l'obbligo di pagamento tracciabile non si applica a medicinali e dispositivi medici (L. 160/2019, comma 680).
Società titolare: soci, incompatibilità e limite del 20%
La legge 124/2017 ha riscritto l'art. 7 della legge 362/1991. Oggi possono essere titolari di farmacia persone fisiche, società di persone, società di capitali e cooperative a responsabilità limitata. Le regole per la società sono precise:
- oggetto esclusivo: la società deve avere come unico oggetto la gestione di una farmacia;
- direzione: la farmacia è diretta da un farmacista con il requisito dell'idoneità, che ne risponde, anche se non è socio;
- incompatibilità dei soci: la partecipazione è incompatibile con attività di produzione e informazione scientifica del farmaco, con la professione medica, con la posizione di titolare, direttore o collaboratore di un'altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato;
- comunicazioni: statuto e ogni variazione, comprese quelle della compagine sociale, vanno comunicati entro 60 giorni alla Federazione degli Ordini dei farmacisti, alla Regione, all'Ordine provinciale e all'ASL.
Le violazioni portano alla sospensione del farmacista dall'albo per almeno un anno. Per questo ogni cessione di quote passa da una verifica dei requisiti del nuovo socio, e l'operazione è seguita dalle comunicazioni agli enti e dall'aggiornamento del titolare effettivo.
Gruppi di farmacie
Nessun soggetto può controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma (art. 1, comma 158, L. 124/2017), con la vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza. Un gruppo che cresce per acquisizioni deve contare le farmacie controllate anche tramite le società partecipate, prima di firmare. Le riorganizzazioni di gruppo passano spesso per una fusione tra le società titolari.
Comprare o vendere una farmacia: pianta organica, avviamento e plusvalenza
Il numero delle farmacie è fissato dalla pianta organica: una ogni 3.300 abitanti, con una farmacia in più se la popolazione eccedente supera il 50% del parametro, e una distanza minima di 200 metri dalle altre (art. 1 L. 475/1968). La revisione si fa entro dicembre di ogni anno pari. È il motivo per cui una farmacia ha un avviamento alto: il numero di sedi è limitato dalla legge.
Le regole del trasferimento
La titolarità si può trasferire decorsi tre anni da quando è stata conseguita, e il trasferimento non è valido se insieme al diritto di esercizio non passa anche l'azienda commerciale collegata (art. 12 L. 475/1968).
Chi compra
Nell'acquisto dell'azienda l'avviamento iscritto in bilancio si deduce in misura non superiore a un diciottesimo l'anno (art. 103 TUIR). Su un avviamento di 1.800.000 euro sono 100.000 euro di quota deducibile annua, per diciotto anni. Il piano del finanziamento va costruito tenendo conto di questo ritmo, perché le rate del mutuo corrono più veloci della deduzione.
Chi vende
La plusvalenza sulla cessione di un'azienda posseduta da almeno tre anni può essere tassata, a scelta, in quote costanti nell'esercizio della vendita e nei successivi, fino al quarto (art. 86 TUIR). Una plusvalenza di 900.000 euro può così essere distribuita in cinque quote da 180.000 euro.
Una confezione da 11 euro: chi prende cosa
Il calcolo segue l'esempio della consulenza dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2025. Un farmaco con prezzo al pubblico di 11 euro IVA compresa ha un prezzo netto di 10 euro.
| Quota | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Produttore | 66,65% di 10 € | 6,665 € |
| Distributore | 3% di 10 € | 0,30 € |
| Farmacia, quota variabile | 6% di 10 € | 0,60 € |
| Farmacia, quota fissa | fascia 4,01-11 € | 1,66 € |
| Corrispettivo SSN, imponibile IVA al 10% | 9,23 € | |
Alla farmacia restano 2,26 euro per confezione. Se il fatturato SSN non supera 150.000 euro si aggiungono 1,20 euro e il corrispettivo sale a 10,43 euro. Moltiplicato per decine di migliaia di confezioni l'anno, l'errore di un centesimo nella quota o nell'IVA diventa una cifra.
Uno scontrino misto
Un cliente acquista un medicinale da 11 euro e una crema da 22 euro soggetta all'aliquota ordinaria. Nel medicinale ci sono 10 euro di imponibile e 1 euro di IVA; nella crema 18,03 euro di imponibile e 3,97 euro di IVA.
Gli errori più costosi in una farmacia
- Socio incompatibile: un medico, un informatore scientifico, un dipendente, il collaboratore di un'altra farmacia.
- Statuto o cambio di soci non comunicati entro 60 giorni agli enti.
- Oggetto sociale non esclusivo, con attività estranee alla gestione della farmacia.
- Acquisizioni oltre il 20% delle farmacie della regione, contando le società controllate.
- Cessione del solo diritto di esercizio senza l'azienda commerciale.
- Distinta contabilizzata con la logica degli sconti dopo il 1° marzo 2024, o quote fisse trattate come fuori campo IVA.
- Remunerazione aggiuntiva 2023 considerata detassata.
- Fatturato SSN calcolato senza la DPC per le soglie delle quote aggiuntive.
- Scontrino senza codice fiscale e descrizione: il cliente perde la detrazione.
- Ricette e distinta consegnate in ritardo: l'incasso slitta di un mese.
- Avviamento ammortizzato fiscalmente più veloce di un diciottesimo.
Come lavoriamo con la tua farmacia
- Verifica iniziale. Ultime distinte e loro registrazione, IVA sulle quote, compagine sociale e requisiti dei soci, ultimo bilancio.
- Impostazione. Conti separati per banco, SSN, DPC e farmacia dei servizi; controllo delle soglie di fatturato SSN; calendario delle comunicazioni agli enti.
- Gestione mensile. Registrazione della distinta, liquidazioni IVA, corrispettivi, F24.
- Operazioni straordinarie. Ingresso di soci, acquisto di una seconda farmacia, fusioni tra società, vendita: con valutazione, verifica dei limiti e piano fiscale.
Dal 1° gennaio 2027 cambiano i testi di riferimento: il DPR 633/1972 viene sostituito dal Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026) e il TUIR dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026). Le regole su IVA dei farmaci, avviamento e plusvalenze vanno rilette con la nuova numerazione prima di chiudere il bilancio 2026.
Domande frequenti dei farmacisti titolari
Una SRL con soci non farmacisti può essere titolare di una farmacia?
Sì, dal 2017. La società deve avere come oggetto esclusivo la gestione della farmacia e affidarne la direzione a un farmacista idoneo, che ne è responsabile anche se non è socio.
Chi non può essere socio di una società che gestisce una farmacia?
Chi lavora nella produzione o nell'informazione scientifica del farmaco, chi esercita la professione medica, chi è titolare, direttore o collaboratore di un'altra farmacia e chi ha un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Quante farmacie può controllare un gruppo nella stessa regione?
Non più del 20% delle farmacie esistenti nella regione o provincia autonoma, contando anche il controllo indiretto. Vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Che IVA si applica ai farmaci e al parafarmaco?
I medicinali pronti per l'uso sono al 10%. Il parafarmaco segue l'aliquota ordinaria del 22%, salvo i prodotti compresi in una voce delle tabelle IVA.
Come funziona la nuova remunerazione delle farmacie?
Dal 1° marzo 2024 la farmacia riceve il 6% del prezzo netto IVA più una quota fissa per confezione da 0,55 a 2,50 euro, con quote aggiuntive per le farmacie con fatturato SSN basso. Lo sconto proporzionale è cessato.
Le quote fisse della remunerazione sono soggette a IVA?
Sì. Con la consulenza n. 5/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutte le quote sono corrispettivo della cessione al SSN e scontano l'IVA al 10%.
Entro quando va consegnata la distinta contabile riepilogativa?
Secondo l'accordo del DPR 371/1998 entro il 5 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette, con le modalità regionali. Il nuovo accordo nazionale va verificato sul testo applicato dalla tua Regione.
Il cliente deve pagare con carta per detrarre i farmaci?
No. L'obbligo di pagamento tracciabile non vale per medicinali e dispositivi medici. Serve invece lo scontrino con descrizione dei prodotti e codice fiscale.
In quanti anni si deduce l'avviamento pagato per una farmacia?
In non meno di diciotto anni: la quota deducibile annua non può superare un diciottesimo del valore iscritto in bilancio.
Come si tassa la plusvalenza di chi vende la farmacia?
Se l'azienda è posseduta da almeno tre anni, la plusvalenza si può ripartire in quote costanti nell'anno della vendita e nei quattro successivi.
Controlliamo la contabilità della tua farmacia
Mandaci le ultime distinte, l'ultimo bilancio e l'elenco dei soci. Ti diciamo se remunerazione e IVA sono registrate correttamente e se la compagine rispetta i requisiti di legge.
Fonti e normativa
- L. 362/1991, art. 7: titolarità delle farmacie
- L. 362/1991, art. 8: incompatibilità e comunicazioni
- L. 124/2017, art. 1, commi 157-159: società e limite del 20%
- L. 475/1968, art. 1: pianta organica
- L. 475/1968, art. 12: trasferimento della titolarità
- Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica n. 5/2025: remunerazione e IVA
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 107/2024: remunerazione aggiuntiva 2023
- L. 662/1996, art. 1, commi 40 e 40-bis: sconti e fatturato SSN
- D.L. 347/2001, art. 8: distribuzione per conto
- DPR 371/1998: accordo collettivo nazionale delle farmacie
- L. 199/2025, art. 1, commi 351-353: farmacia dei servizi
- DPR 633/1972, art. 24: ventilazione dei corrispettivi
- D.Lgs. 127/2015, art. 2: corrispettivi e Sistema TS
- TUIR, art. 15: detrazione per medicinali
- TUIR, art. 103: ammortamento dell'avviamento
- TUIR, art. 86: plusvalenze
- D.Lgs. 117/2026: nuovo testo unico delle imposte sui redditi
- Istat, note esplicative ATECO 2025
Altri settori che seguiamo
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