In sintesi
- Il subappaltatore edile fattura in reverse charge all'appaltatore; l'appalto diretto con il committente e le prestazioni al contraente generale no.
- Nell'appalto l'IVA è dovuta all'incasso del corrispettivo, non alla firma del SAL, salvo fattura emessa prima.
- Negli appalti pubblici l'IVA la versa l'ente (split payment), prorogato fino al 30 giugno 2029.
- Lavori privati da 70.000 euro: serve il DURC di congruità della manodopera. In cantiere serve la patente a crediti, salvo SOA dalla classifica III.
- Bonifici dei bonus edilizi: banche e Poste trattengono l'11% a titolo d'acconto. Nel 2026 la detrazione per il recupero edilizio è del 50% sull'abitazione principale e del 36% negli altri casi.
- ATECO 41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Cosa facciamo per un'impresa di costruzioni
Un'impresa edile può emettere nello stesso mese fatture al 22%, al 10% e al 4%, una fattura in reverse charge come subappaltatrice e una in split payment per un ente pubblico, e ricevere fatture in reverse charge dai propri subappaltatori. Ogni commessa ha la sua regola. Per questo la contabilità di un'impresa di costruzioni non si fa per fatture: si fa per cantiere.
Per le imprese di costruzione seguiamo:
- l'impostazione IVA di ogni contratto: aliquota, reverse charge, split payment, momento in cui l'imposta diventa dovuta;
- la contabilità ordinaria per commessa, con margini e costi di cantiere separati;
- la valutazione dei lavori in corso e il bilancio della società;
- il controllo di DURC, congruità e documenti richiesti dai committenti e dagli enti appaltanti;
- la documentazione fiscale che serve ai tuoi clienti per i bonus edilizi.
Il codice ATECO 2025 di chi costruisce interi edifici, residenziali o non residenziali, è il 41.00.00, che ha sostituito il 41.20.00. Secondo le note Istat, l'impresa può affidare a terzi in tutto o in parte la realizzazione dell'opera. Chi esegue solo singole lavorazioni rientra invece nella divisione 43, e lo sviluppo immobiliare per la vendita ha un codice proprio. Se l'attività cambia, il codice va aggiornato con una variazione dell'attività prevalente.
Reverse charge in edilizia: quando sì e quando no
L'art. 17, comma 6, del DPR 633/1972 prevede due casi di inversione contabile nel settore delle costruzioni.
Lettera a): i subappalti
Le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori verso imprese di costruzione o ristrutturazione, verso l'appaltatore principale o verso un altro subappaltatore si fatturano senza IVA: l'imposta la integra il committente. La norma esclude le prestazioni rese al contraente generale a cui il committente affida la totalità dei lavori. Secondo la circolare 14/E del 2015, sono tenuti al reverse charge i subappaltatori che svolgono attività della sezione F della classificazione ATECO, anche se non in via prevalente.
Lettera a-ter): pulizia, demolizione, impianti e completamento
Sono in reverse charge anche le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, a prescindere dal settore di chi le rende. Il concetto di edificio comprende i fabbricati abitativi e strumentali, anche nuovi, e le loro parti.
Quando non si applica
- Appalto diretto con il committente: l'impresa che costruisce per il proprietario fattura con IVA, anche se il committente è a sua volta un'impresa di costruzioni (circ. 14/E/2015).
- Costruzione di un edificio: il reverse charge resta solo per le prestazioni in subappalto.
- Fornitura con posa in opera: è una cessione di beni, quindi fuori dal reverse charge.
- Contratto unico di demolizione e ricostruzione: si applicano le regole ordinarie (circ. 37/E/2015).
Cosa costa sbagliare
Il committente che non applica l'inversione contabile rischia una sanzione da 500 a 10.000 euro; se l'operazione non risulta nemmeno in contabilità, la sanzione è il 5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Se invece l'IVA è stata applicata in fattura quando andava il reverse charge, o viceversa, l'imposta non si paga due volte, ma resta una sanzione da 250 a 10.000 euro, di cui le due parti rispondono in solido (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
IVA al 4%, al 10% o al 22%: come si sceglie per ogni contratto
Le aliquote ridotte sono elencate nella Tabella A del DPR 633/1972. Per un'impresa di costruzioni le più frequenti sono queste:
| Operazione | Aliquota | Riferimento |
|---|---|---|
| Appalto per costruire fabbricati "Tupini" verso chi costruisce per vendere o chi ha i requisiti prima casa | 4% | Tab. A, parte II, n. 39 |
| Vendita della casa prima abitazione, escluse le categorie A1, A8 e A9 | 4% | Tab. A, parte II, n. 21 |
| Appalto per costruire case non di lusso senza requisiti prima casa; restauro, risanamento e ristrutturazione | 10% | Tab. A, parte III, n. 127-quaterdecies |
| Vendita da parte dell'impresa costruttrice di case non di lusso senza requisiti prima casa e di fabbricati "Tupini" | 10% | Tab. A, parte III, n. 127-undecies |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni | 10%, con il limite dei beni significativi | L. 488/1999, art. 7 |
| Tutto ciò che non rientra nelle aliquote ridotte | 22% | art. 16 DPR 633/1972 |
I beni significativi
Nella manutenzione delle abitazioni alcuni beni, come ascensori, infissi, caldaie, condizionatori, sanitari e impianti di sicurezza, hanno un trattamento particolare. Il 10% sul loro valore si applica solo fino alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore dei beni stessi; la parte eccedente va al 22%. In fattura va indicato il valore dei beni significativi. L'esempio più sotto mostra il calcolo.
Attenzione anche a due casi frequenti. Il subappaltatore fattura all'impresa principale con le regole sue, anche se l'impresa principale fattura poi al cliente al 10%. E i materiali comprati direttamente dal cliente non passano dalla fattura dell'impresa, quindi non godono del 10% applicato alla prestazione.
Vendere quello che hai costruito
La vendita di fabbricati da parte dell'impresa costruttrice entro cinque anni dall'ultimazione è imponibile IVA. Dopo cinque anni la regola cambia, e l'impresa può optare per l'imposizione nell'atto. La scelta pesa sulla detrazione dell'IVA pagata per costruire: va decisa con il piano di vendita davanti, non al rogito.
SAL, split payment e lavori in corso: IVA e utile si muovono in tempi diversi
Nel contratto d'appalto la prestazione di servizi si considera effettuata al pagamento del corrispettivo (art. 6 DPR 633/1972). L'IVA su un SAL diventa quindi dovuta quando il committente paga, non quando il direttore lavori firma lo stato di avanzamento. Se però la fattura è emessa prima, o il committente versa un acconto, l'operazione si considera effettuata per l'importo fatturato o pagato. Chi emette fattura alla firma del SAL anticipa l'IVA rispetto all'incasso: con committenti che pagano a 90 o 120 giorni, il costo finanziario si vede.
Lavori per la pubblica amministrazione
Nelle fatture verso enti pubblici l'IVA è versata direttamente dall'ente (art. 17-ter DPR 633/1972). Il Dipartimento delle Finanze ha comunicato la proroga del meccanismo fino al 30 giugno 2029. Un'impresa che lavora molto per la PA incassa solo l'imponibile e accumula crediti IVA: vanno pianificati con rimborsi o compensazioni, che sopra certe soglie richiedono il visto di conformità.
Commesse che durano più di un anno
Per le opere ultrannuali le rimanenze si valutano in base ai corrispettivi pattuiti (art. 93 TUIR). Le maggiorazioni di prezzo richieste in base alla legge o al contratto, finché non sono definite, si considerano almeno al 50%; la parte coperta da SAL si valuta sui corrispettivi liquidati. Il comma 6 dello stesso articolo prevede un metodo diverso per chi in bilancio valuta al costo e imputa i ricavi alla consegna. La scelta del metodo sposta l'utile da un anno all'altro: la verifichiamo insieme ai principi contabili applicati in bilancio, prima della chiusura.
Ritenute negli appalti e bonus edilizi dei tuoi clienti
L'art. 17-bis e la certificazione di regolarità fiscale
Il committente che affida opere per oltre 200.000 euro annui a un'impresa deve controllare il versamento delle ritenute sui dipendenti impiegati, ma solo nei contratti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, con beni strumentali di sua proprietà (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997). Molti appalti edili, in cui l'impresa lavora con mezzi propri, restano fuori; altri ci rientrano. Va valutato contratto per contratto.
Quando la regola si applica, l'impresa versa le ritenute con deleghe distinte per ogni committente e senza compensazioni; se è inadempiente, il committente sospende i pagamenti fino al 20% del valore dell'opera. Si evita con la certificazione di regolarità fiscale, valida quattro mesi, che richiede tra l'altro almeno tre anni di attività, versamenti non inferiori al 10% dei ricavi e nessun debito a ruolo oltre 50.000 euro.
Bonus edilizi: cosa ricade sull'impresa
- Ritenuta sui bonifici: su ogni bonifico per lavori agevolati banche e Poste trattengono l'11% a titolo d'acconto delle imposte dell'impresa (art. 25 D.L. 78/2010), non più l'8%, dal 1° marzo 2024. Quelle ritenute vanno recuperate in dichiarazione: senza un conto preciso, si perdono nella liquidità.
- Aliquote 2026: la detrazione per il recupero edilizio è del 50% sull'abitazione principale e del 36% negli altri casi, con tetto di 96.000 euro per unità; per le spese del 2027 scende al 36% e al 30%.
- Contratto collettivo: per opere oltre 70.000 euro, l'atto di affidamento deve indicare che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi dell'edilizia, e il contratto va riportato anche in fattura (L. 234/2021, comma 43-bis). Secondo la guida dell'Agenzia di febbraio 2026, se manca in fattura ma c'è nell'atto di affidamento la detrazione non si perde.
DURC, congruità e patente a crediti: i documenti che fermano un cantiere
Per le imprese edili il DURC attesta la regolarità anche verso le Casse Edili e vale 120 giorni. Accanto al DURC ci sono due obblighi più recenti.
DURC di congruità della manodopera
Il DM 143/2021 si applica ai lavori pubblici e ai lavori privati di valore pari o superiore a 70.000 euro. La Cassa Edile verifica che l'incidenza della manodopera dichiarata sia coerente con gli indici del tipo di opera; se c'è uno scostamento entro il 5%, giustificato dal direttore dei lavori, rilascia comunque l'attestazione, altrimenti assegna 15 giorni per regolarizzare. Il Ministero del Lavoro (interpello n. 4 del 17 ottobre 2025) ha chiarito che la congruità riguarda solo la parte edile dell'intervento, non le forniture di materiali. Senza congruità il saldo finale si blocca e il DURC dell'impresa ne risente.
Patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono avere la patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/2008), salvo chi effettua mere forniture o prestazioni intellettuali. La patente parte da 30 crediti e serve un minimo di 15 per lavorare. Chi opera senza patente rischia una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro. Sono esonerate le imprese con attestazione SOA in classifica III o superiore. Tra i requisiti per ottenerla ci sono il DURC e, nei casi previsti, la certificazione di regolarità fiscale.
Ogni mese controlliamo la regolarità contributiva e le scadenze dei documenti, perché un DURC irregolare blocca pagamenti, SAL e nuove commesse.
Una commessa, tre livelli: i conti
Esempi con importi ipotetici, per mostrare il metodo.
Manutenzione straordinaria con beni significativi
Lavoro su un'abitazione per 10.000 euro, di cui 6.000 euro di beni significativi, per esempio infissi.
| Voce | Imponibile | Aliquota | IVA |
|---|---|---|---|
| Prestazione al netto dei beni significativi (10.000 - 6.000) | 4.000,00 € | 10% | 400,00 € |
| Beni significativi fino a pari importo | 4.000,00 € | 10% | 400,00 € |
| Parte eccedente dei beni significativi | 2.000,00 € | 22% | 440,00 € |
| IVA totale | 1.240,00 € | ||
Fatturando tutto al 10% l'IVA sarebbe 1.000 euro: 240 euro in meno su una sola fattura, da recuperare con sanzioni se arriva il controllo.
Subappalto e appalto pubblico
- Il subappaltatore idraulico fattura 3.000 euro senza IVA in reverse charge. L'impresa principale integra l'IVA al 22%, 660 euro, a debito e a credito nello stesso mese: effetto finanziario nullo, se la registrazione è corretta.
- Lavoro per un Comune da 100.000 euro più IVA: la fattura è di 122.000 euro, ma l'impresa incassa 100.000 euro. I 22.000 euro di IVA li versa il Comune.
Quanto costano gli errori
- Reverse charge omesso su 50.000 euro di acquisti non registrati: sanzione del 5%, 2.500 euro.
- Cantiere da 80.000 euro senza patente a crediti: il 10% sarebbe 8.000 euro, ma scatta il minimo di 12.000 euro.
- Commessa ultrannuale con 60.000 euro di revisione prezzi richiesta e non ancora definita: in rimanenza vanno almeno 30.000 euro.
Gli errori più costosi in un'impresa di costruzioni
- Reverse charge sull'appalto diretto con il committente, o fattura con IVA in un subappalto.
- Reverse charge verso il general contractor che ha ricevuto la totalità dei lavori.
- Reverse charge su una fornitura con posa o su un contratto unico di demolizione e ricostruzione.
- Beni significativi tutti al 10%, o valore dei beni non indicato in fattura.
- IVA versata alla firma del SAL senza incasso, o fattura d'acconto dimenticata nella liquidazione.
- Revisione prezzi ignorata nella valutazione dei lavori in corso.
- Art. 17-bis dato per scontato in ogni appalto sopra 200.000 euro, o ignorato dove si applica.
- Contratto collettivo edile mancante nell'atto di affidamento dei lavori agevolati oltre 70.000 euro.
- Cantiere chiuso senza congruità: saldo bloccato e DURC compromesso.
- Patente a crediti assente o sotto i 15 crediti.
- Ritenute dell'11% non riconciliate, e quindi non recuperate in dichiarazione.
- Gestionali non aggiornati al Testo unico IVA che dal 1° gennaio 2027 sostituisce il DPR 633/1972.
Come lavoriamo con la tua impresa
- Mappa delle commesse. Per ogni contratto in corso: committente, ruolo dell'impresa (appaltatore, subappaltatore, contraente generale), aliquota, reverse charge, split payment, scadenze di DURC e congruità.
- Contabilità per cantiere. Costi e ricavi per commessa, così vedi il margine reale di ogni lavoro e non solo il totale di fine anno.
- Gestione mensile. Liquidazioni IVA con incassi dei SAL, F24, riconciliazione delle ritenute sui bonifici, crediti IVA da split payment.
- Chiusura. Valutazione dei lavori in corso, bilancio, IRES e IRAP, recupero delle ritenute subite.
Da gennaio 2027 il DPR 633/1972 lascia il posto al Testo unico approvato con il D.Lgs. 10/2026: entro dicembre ricontrolliamo con te fatture tipo, contratti e codici IVA del gestionale, commessa per commessa.
Domande frequenti delle imprese edili
Quando un'impresa edile deve fatturare in reverse charge?
Quando lavora come subappaltatrice per un'impresa di costruzione o per l'appaltatore principale, e per pulizia, demolizione, impianti e completamento di edifici. Non quando lavora in appalto diretto per il committente.
Il reverse charge si applica al general contractor?
No. L'art. 17, comma 6, lettera a) del DPR 633/1972 esclude le prestazioni rese al contraente generale a cui il committente affida la totalità dei lavori.
Demolizione e ricostruzione con un unico contratto: reverse charge o IVA?
IVA ordinaria. Con la circolare 37/E del 2015 l'Agenzia ha chiarito che a un contratto unico di demolizione e costruzione di un nuovo edificio si applicano le regole ordinarie.
Quando si paga l'IVA su un SAL?
Quando il committente paga, perché nell'appalto l'operazione si considera effettuata al pagamento del corrispettivo. Se la fattura è emessa prima, l'IVA è dovuta per l'importo fatturato.
Come si calcola l'IVA al 10% con i beni significativi?
Il 10% si applica al valore della prestazione al netto dei beni significativi e ai beni fino allo stesso importo; la parte del loro valore che eccede va al 22%. In fattura va indicato il valore dei beni.
La ritenuta sui bonifici dei bonus edilizi è dell'8% o dell'11%?
Dell'11%, dal 1° marzo 2024. La applicano banche e Poste a titolo d'acconto delle imposte dell'impresa, che la recupera in dichiarazione.
Quando serve il DURC di congruità nei lavori privati?
Per le opere di valore pari o superiore a 70.000 euro, oltre che per tutti i lavori pubblici. La verifica riguarda la parte edile dell'intervento, non le forniture di materiali.
Chi deve avere la patente a crediti e cosa si rischia senza?
Imprese e autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili, salvo forniture e prestazioni intellettuali ed esonerate le imprese SOA dalla classifica III. Senza patente la sanzione è il 10% dei lavori, minimo 12.000 euro.
Per i bonus edilizi del 2026 serve indicare il contratto collettivo edile?
Sì, per opere oltre 70.000 euro va indicato nell'atto di affidamento e riportato in fattura. Se manca solo in fattura, la guida dell'Agenzia dice che la detrazione non si perde.
L'art. 17-bis sulle ritenute si applica a tutti gli appalti sopra 200.000 euro?
No. Riguarda i contratti con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con beni strumentali di quest'ultimo. Molti appalti edili, svolti con mezzi propri, ne restano fuori.
Mettiamo in ordine le tue commesse
Mandaci l'elenco dei contratti in corso e l'ultimo bilancio: per ogni commessa ti diciamo se aliquota, reverse charge e documenti di cantiere sono corretti. La prima analisi è senza impegno.
Fonti e normativa
- DPR 633/1972, art. 17: reverse charge in edilizia
- Agenzia delle Entrate, circolare 14/E del 27 marzo 2015
- Agenzia delle Entrate, circolare 37/E del 22 dicembre 2015
- D.Lgs. 471/1997, art. 6: sanzioni sul reverse charge
- DPR 633/1972, art. 6: momento di effettuazione
- DPR 633/1972, art. 17-ter: split payment
- Dipartimento delle Finanze: proroga dello split payment al 2029
- DPR 633/1972, art. 16 e Tabella A: aliquote
- Agenzia delle Entrate, guida Ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026)
- TUIR, art. 93: opere ultrannuali
- D.Lgs. 241/1997, art. 17-bis: ritenute negli appalti
- D.L. 78/2010, art. 25: ritenuta sui bonifici
- D.L. 63/2013, art. 16: detrazione per il recupero edilizio
- L. 234/2021, art. 1, comma 43-bis: contratto collettivo edile
- INAIL: DURC
- Ministero del Lavoro, DM 143/2021 sulla congruità
- Ministero del Lavoro, interpello n. 4 del 17 ottobre 2025
- D.Lgs. 81/2008, art. 27: patente a crediti
- Istat, note esplicative ATECO 2025
Altri settori che seguiamo
- RSA e case di riposo
- Cliniche private e case di cura
- Centri diagnostici e laboratori di analisi
- Studi dentistici e società odontoiatriche
- Chirurgia e medicina estetica
- Farmacie e società titolari
- Ristoranti e gruppi di ristorazione
- Hotel, alberghi e resort
- Serramenti e infissi
- Impiantisti elettrici e termoidraulici
- Autotrasporto merci conto terzi
